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STEP 9/10

Analizzare le opportunità del mercato del carbonio forestale

Neutralità climatica e decarbonizazione in Europa​

Per contrastare l’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, ridurre i rischi legati al cambiamento climatico e favorire la transizione verso un’economia decarbonizzata, l’Unione Europea (UE) si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, vale a dire portare il bilancio globale di anidride carbonica, emessa e rimossa, allo zero. Ciò ha favorito lo sviluppo e, in prospettiva, l’attuazione di una serie di norme e iniziative nell’ambito del Green Deal Europeo e del pacchetto Fit for 55.

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Rimozione e stoccaggio di CO2: un servizio ecosistemico che fa al caso nostro​

L’UE intende utilizzare anche gli stock naturali di carbonio – come quelli agricoli e forestali – per realizzare il suo programma di decarbonizzazione e ha individuato molteplici meccanismi finalizzati a ciò. Per garantire trasparenza al mercato del carbonio di origine agro-forestale,  la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di regolamento (Proposal for a Regulation on an EU certification for carbon removals) in cui sono fissate le norme per la verifica indipendente degli assorbimenti di carbonio e disciplinate le modalità di riconoscimento degli standard di verifica e certificazione  degli stessi, che devono necessariamente  rispettare i quattro criteri QU.A.L.ITY. Maggiori info in questo articolo.

I quattro criteri Q.U.A.L.ITY:

QUantification, Additionality, Long-term storage, Sustainability

Quantificare e misurare accuratamente la CO2 rispetto a una linea di base standardizzata, che consideri anche le emissioni lungo la filiera.

Le attività di rimozione del carbonio devono andare oltre le pratiche ordinarie e gli obblighi normativi vigenti in capo al singolo operatore (addizionalità normativa) oppure essere determinate dall’effetto incentivante della certificazione (addizionalità finanziaria).
Si prevedono quattro principali modalità di assorbimento del carbonio, a ciascuna delle quali è abbinato un orizzonte temporale diverso: dallo stoccaggio permanente di soluzioni tecnologiche, alla permanenza nei prodotti edili a lunga durata (35 anni), fino ai valori anche inferiori per interventi in agricoltura e foreste (carbon farming).
Le attività di rimozione del carbonio non devono danneggiare l’ambiente secondo il principio Do No Signficant Harm (DNSH) – cioè “Nessun Danno Signigicativo” – introdotto dal Regolamento sulla tassonomia (UE) 2021/2139, mentre è auspicabile che generino co-benefici (miglioramento della biodiversità). Devono essere fissate metodologie specifiche per stabilire requisiti minimi di sostenibilità e metodi per valutare i co-benefici.

Meccanismi di certificazione in Italia

REGISTRO PUBBLICO DEI CREDITI DI CARBONIO

A livello nazionale, il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41, ha istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), il REGISTRO PUBBLICO DEI CREDITI DI CARBONIO generati su base volontaria dal settore agro-forestale nazionale. In tale Registro possono essere iscritti, su richiesta di soggetti proprietari o gestori di superfici agro-forestali, crediti certificati da utilizzare, o vendere, sul mercato volontario nazionale per compensare le emissioni proprie o di terzi.

Registro pubblico dei crediti di carbonio

Registrazione dei crediti agro-forestali

Il processo di registrazione dei crediti agro-forestali nel Registro nazionale dei crediti di carbonio segue un iter specifico che si riporta di seguito.

Creazione del documento di progetto forestale (DDP)

Il proprietario/gestore della superficie agricola/forestale redige un documento di progetto forestale (DDP) con chiara assunzione di impegni aggiuntivi rispetto alla linea di base che corrispondente a quanto definito dai Regolamenti forestali regionali e dalle prescrizioni di Massima e di Polizia forestale.

Accreditamento del DDP da parte dell'ente certificatore

L'ente certificatore esterno accreditato da Accredia per il riconoscimento delle metodologie di calcolo e per il monitoraggio degli impegni assunti certifica il rispetto delle linee-guida e del calcolo dei crediti rispetto ai modelli di calcolo definiti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) cioè dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazionali Unite, e monitora il regolare svolgimento delle attività di progetto con controlli a campione.

Presentazione del DDP all'organo di controllo

L'ente certificatore presenta il DDP al CREA quale organo di controllo e accreditamento del Registro nazionale che analizza la documentazione e la coerenza con le linee-guida.

Attestazione dei crediti nel registro nazionale

Il CREA iscrive i crediti generati dal progetto forestale nel registro nazionale, autorizzandone la transazione (contratto di compravendita tra privati) e rilasciando un attestato al proprietario/gestore.

Transazione

Il proprietario/gestore comunica l'avvenuta transazione dei crediti attestati al CREA, che registra in modo sicuro i crediti per quel progetto e quella superficie agricola/forestale.

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