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STEP 4/10

Formalizzare la nascita dell’associazione forestale

Lo sapevi che...

A partire dagli anni ’80, a seguito dei processi di decentramento amministrativo avviati nel 1970 e il conseguente trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative a esse attribuite, le regioni hanno assunto un ruolo importante in materia forestale, ivi compresa l’introduzione e la disciplina di modelli associativi? Questo ha fatto sì che, in mancanza di un coordinamento centralizzato a livello nazionale, il quadro attuale delle forme aggregative esistenti risultasse decisamente variegato e in continua evoluzione.

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Normativa regionale in materia di associazionismo forestale

Di seguito si riportano le regioni italiane e le relative leggi che favoriscono l’associazionismo forestale e fondiario.

Due documenti fondamentali: atto costitutivo e statuto

Dal punto di vista pratico e formale, la creazione di un’associazione richiede la predisposizione di due documenti fondamentali: l’atto costitutivo e lo statuto.

Mentre l’atto costitutivo rappresenta una sorta di “carta d’identità” della società, lo statuto ne dettaglia l’organizzazione e il funzionamento. In altri termini, l’atto costitutivo è il documento legale che segna la nascita ufficiale dell’associazione, riportando informazioni fondamentali, come la denominazione, la sede legale, l’oggetto sociale – vale a dire l’attività o le attività che l’associazione intende svolgere, ecc., mentre lo statuto indica come l’associazione sarà gestita e organizzata – ad esempio con riferimento a diritti e doveri dei singoli associati, modalità di adesione e recesso ecc.

Ecco due esempi di atto costitutivo e statuto che possono essere utilizzati come riferimento e opportunamente adattati alle esigenze specifiche

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Riferimenti legali e amministrativi - Domande Frequenti

Di seguito si forniscono chiarimenti e approfondimenti rispetto ad alcuni quesiti e possibili aspetti critici relativi alla costituzione di un’associazione forestale. Questa serie di spunti è stata fornita dallo Studio legale Landilex e da Regione Lombardia a fronte di casi reali che si presentano frequentemente.

Come sono definite le associazioni forestali?

Per loro natura, le associazioni sono un raggruppamento di persone organizzate per il perseguimento di uno scopo comune. La Costituzione italiana garantisce la libertà di associazione come diritto fondamentale dell’individuo (art. 18). All’interno del Titolo II, Capo II e III, del Codice civile è stabilito il quadro normativo di riferimento che si applica a tutti i tipi di associazione, tra i quali le associazioni fondiarie e forestali.

L’associazione forestale prevede la gestione collettiva dei fondi (cioè terreni) degli associati, con la particolarità che i fondi dei quali si occupa l’associazione forestale devono possedere le caratteristiche descritte dalla norma, quale quella di essere in tutto o in parte aree boschive. 

Di seguito ci concentreremo sugli aspetti di natura legale e amministrativa delle associazioni fondiarie, che rappresentano una tipologia di associazione promossa recentemente da alcune regioni, come Lombardia e Piemonte. In particolare, analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche delle associazioni fondiarie così come definite da Regione Lombardia. 

È comunque importante sottolineare come, fatti salvi adeguamenti e aggiustamenti richiesti da norme locali/regionali specifiche, la maggioranza degli aspetti di seguito riportati costituiscono importanti riferimenti per tutte le tipologie di associazioni ad oggi presenti sul territorio italiano.

Le associazioni devono occuparsi principalmente della gestione collettiva dei terreni degli associati (mediante piano di gestione) allo scopo di ricostituire la proprietà fondiaria e di recuperarne la redditività in maniera sostenibile. La gestione dei terreni può essere affidata a uno o più gestori, secondo quanto prevede la normativa regionale in materia, che potranno essere selezionati preferibilmente tra soggetti che impiegano manodopera locale. La soluzione più comunemente adottata è quella di definire e disciplinare direttamente tramite lo statuto il conferimento dei terreni contestualmente all’adesione all’associazione. Le modalità specifiche di conferimento possono essere definite in funzione delle caratteristiche e finalità proprie del singolo caso. Ad esempio una possibile soluzione è quella del comodato d’uso dei terreni a favore dell’associazione, che tuttavia comporta una gestione amministrativa e formale relativamente complessa e onerosa. Tale comodato può essere limitato a un periodo di tempo definito (es. Regione Lombardia suggerisce almeno 5-10 anni). Ciò, tuttavia, potrebbe rendere la gestione complessa laddove i soci si aggreghino non tutti simultaneamente ma in maniera scaglionata nel tempo, perché avrebbero impegni di diversa durata e ciò potrebbe determinare difficoltà di gestione coordinata delle aree. Alternativamente è possibile modulare in maniera flessibile, tramite lo statuto e il meccanismo formale di adesione all’associazione, la durata del conferimento, prevedendo la possibilità per i singoli proprietari di recedere dall’associazione con congruo preavviso e fermi restando gli obblighi/vincoli in essere al momento del recesso (es. affitto di terreni).

La gestione collettiva dei fondi degli associati da parte dell’associazione non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà sui fondi in oggetto e tantomeno la rinunzia a tali diritti. Inoltre, la legge non prevede che le associazioni fondiarie/forestali diventino proprietarie dei terreni conferiti mediante l’usucapione. Non preclude inoltre la possibilità di intervenire, nel rispetto del piano di gestione e delle norme vigenti (così come di eventuali vincoli imposti dal rispetto di standard volontari, come quelli di certificazione forestale), da parte dei singoli proprietari.

Oltre ai proprietari privati, possono partecipare enti pubblici o altri soggetti privati, che abbiano un diritto reale sul terreno, come ad esempio proprietari o usufruttuari o anche coloro che abbiano diritti che derivano da contratti agrari. 

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica autonoma e distinta rispetto ai loro partecipanti, inoltre possono decidere di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

I requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica sono i seguenti:

  • l’associazione deve essere stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio contenenti le indicazioni minime di legge;
  • lo scopo perseguito dell’associazione deve essere lecito e possibile;
  • il patrimonio dell’associazione deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo e comunque pari ad almeno 15.000 € (nel caso in cui l’associazione sia iscritta al RUNTS). 

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Le associazioni non riconosciute non sono dotate di personalità giuridica, né di autonomia patrimoniale. Tuttavia, anch’esse possono rappresentare direttamente un centro autonomo di propri diritti e interessi.

Non si parla di patrimonio ma di fondo comune, che si forma con le quote versate dagli associati all’atto dell’adesione e successivamente, oppure con le risorse raccolte nel corso della vita dell’associazione.

I costi diretti di avvio di un’associazione possono variare da 300 € per un’associazione non riconosciuta (spese di registrazione dell’atto) fino a raggiungere 2.000-3.000 € per un’associazione riconosciuta, la creazione della quale richiede necessariamente di fare fronte a spese notarili.

Le associazioni fondiarie/forestali sono associazioni senza scopo di lucro e non possono distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ma possono stipulare tutti i contratti necessari alla gestione delle attività utili a garantire gli scopi dell’associazione stessa. 

Alle associazioni fondiarie/forestali si possono applicare:

  • le regole “generali” previste per gli enti non commerciali (artt. 143-150 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR);
  • le disposizioni previste con specifico riferimento agli enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR);
  • per i soli enti del Terzo settore, le nuove disposizioni previste dal codice del Terzo settore (artt. 79-89 del D.lgs. 117/2017).

 

Inoltre, alle associazioni che sono enti del Terzo settore si applicano le disposizioni ad hoc previste dal Codice del Terzo Settore al Titolo X (artt. 79-89 del D.lgs. 117/2017) insieme alle norme del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in materia d’imposta sui redditi delle società (IRES) dedicate agli enti non commerciali, in quanto compatibili con le prime.

Hai altre domande? Dai un'occhiata alle video pillole qui sotto. E se sei ancora dubbioso/a scrivi a lifeclimatepositive@etifor.com
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La tua associazione ha o avrà sede in Lombardia?

È attivo lo Sportello delle Associazioni Fondiarie della Regione Lombardia

Lo Sportello è stato creato per fornire assistenza e consulenza ai cittadini e alle associazioni con sede in Lombardia e interessati alla costituzione e gestione di associazioni fondiarie. Sono inoltre disponibili diversi materiali informativi e una serie di video pillole legali per facilitare l’apertura di nuove associazioni.

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